PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e delimitazione della zona franca prevista dal decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75).

      1. La zona franca prevista nel comune di Oristano dal decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, in attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è istituita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni.
      2. Ai fini dell'istituzione della zona franca di cui al comma 1, la regione Sardegna, su proposta del comune di Oristano, individua il soggetto gestore e determina la delimitazione dell'area interessata, ricomprendendovi, oltre l'area portuale, anche l'area di insediamento del consorzio industriale oristanese. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2001.

Art. 2.
(Interventi per il porto di Oristano).

      1. Il comma 5 dell'articolo 36 della legge 1o agosto 2002, n. 166, è sostituito dal seguente:

      «5. Ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, il porto di Oristano è classificato porto di rilevanza economica nazionale mediante

 

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inserimento nella categoria II, classe II, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della medesima legge n. 84 del 1994, anche in deroga al disposto del comma 8 dell'articolo 6. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, di ammodernamento e di riqualificazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 a valere sulle risorse di cui al comma 2 del presente articolo; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413».

Art. 3.
(Interventi per l'aeroporto di Oristano).

      1. L'aeroporto di Oristano è dichiarato aeroporto di interesse nazionale. La regione Sardegna, in accordo con il comune di Oristano, su proposta del soggetto gestore, approva un piano di potenziamento e di ampliamento della struttura. L'approvazione dei progetti equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere e costituisce modifica al piano regolatore.
      2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Interventi per l'ammodernamento della strada statale n. 131).

      1. Ad integrazione del programma nazionale per la realizzazione delle infrastrutture strategiche di interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, nonché dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la regione Sardegna, approvata con deliberazione CIPE n. 31 del 19 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 1999, per il completamento delle opere di ammodernamento e di messa in sicurezza della strada statale n. 131 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2006 e in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 166 del 2002.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.